QUOTE ASSOCIATIVE ANCI DAL 2009
(delibera del Consiglio nazionale del 6 dicembre 2008)
Qui potete scaricare la delibera in formato .PDF
Comuni fino a 500 abitanti:
I Comuni fino ai 500 abitanti che deliberano l'adesione, sono esenti dal pagamento dei contributi associativi
Quota fissa:
| ABITANTI |
EURO |
| 500 - 1.000 |
85,00 |
| 1.001 - 3.000 |
111,00 |
| 3.001 - 5.000 |
137,00 |
| 5.001 - 10.000 |
164,00 |
| 10.001 - 30.000 |
217,00 |
| 30.001 - 50.000 |
275,00 |
| 50.001 - 100.000 |
545,00 |
| 100.000 - 500.000 |
1.090,00 |
| OLTRE 500.000 |
1.640,00 |
Quota per abitante:
Euro 0,186 in base al censimento del 2001, di cui Euro 0,158 all'ANCI Nazionale e Euro 0,028 all'ANCI Lombardia, secondo delibera del Consiglio Direttivo Regionale del 25 Novembre 2008. L'importo per ciascun Comune associato verrà esposto in un'unica cartella inviata dall'ANCI Nazionale.
La quota viene riscossa a mezzo cartelle esattoriali così come disposto dall'art. 36 del DL. n° 153/80 convertito con legge 299/80
D.L. 7 maggio 1980, n. 153 (1).
Art. 36. I contributi, stabiliti con delibera dagli organi statutari competenti dell'ANCI , dell'UPI AICCRE, dell'UNCEM, della CISPEL, delle altre associazioni degli enti locali e delle loro aziende con carattere nazionale e dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che devono essere corrisposti dagli enti associati, sono riscossi nelle forme previste dall'articolo 3 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858. Gli enti anzidetti hanno l'obbligo di garantire, sul piano nazionale, adeguate forme di pubblicità relative alle adesioni e ai loro bilanci annuali (51/a). L'ANCI - Associazione nazionale comuni italiani - provvede con le modalità stabilite dal presente articolo anche alla riscossione dei contributi stabiliti con delibera dagli organi statutari competenti per le unità sanitarie locali di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833 (52). La riscossione avverrà mediante ruoli, anche in unica soluzione, su richiesta dei consigli delle associazioni suddette, secondo le modalità stabilite nel testo unico citato. L'esattore verserà, con l'obbligo del non riscosso come riscosso, per il tramite del ricevitore provinciale, le quote di contributi a ciascuna associazione spettanti (52/a). Gli enti associati hanno diritto di recedere dalle associazioni entro il 31 ottobre di ogni anno, con conseguente esclusione dai ruoli dal 1° gennaio dell'anno successivo.
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 10 maggio 1980, n. 127 e convertito in legge, con modificazioni, con l'art. 1, L. 7 luglio 1980, n. 299. (51/a) Periodo cosí sostituito dall'art. 27, D.L. 31 agosto 1987, n. 359. (52) Comma così modificato dall'art. 1 della legge di conversione 7 luglio 1980, n. 299. L'ultimo periodo è stato aggiunto dall'art. 31, D.L. 28 febbraio 1981, n. 38, che ha anche modificato altra parte del presente comma. (52/a) Comma così modificato dall'art. 30-bis, D.L. 2 marzo 1989, n. 66.
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