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Circolare n. 52/2017

Sentenza Corte Costituzionale 129/2016 e iniziativa ANCI

30 Marzo 2017

Circolare n. 52/2017

Milano, 30 marzo 2017
Prot. n. 2271/17
Circolare n. 52/2017
Al sindaco
All’assessore al bilancio
Al responsabile finanziario
E pc agli organi di ANCI Lombardia
Oggetto: Sentenza Corte Costituzionale 129/2016 e iniziativa ANCI

Caro amministratore
In questi giorni ci sono state rivolte diverse domande circa le iniziative che ANCI ha assunto in seguito alla sentenza della Corte Costituzionale 129/2016 con cui si dichiara l’incostituzionalità dell’art. 16, comma 6 del D.L. 95/12.
Il D.L. 95/12, poi convertito, con modificazioni, nella L. 135/12, ha operato un taglio all’allora Fondo Sperimentale di Riequilibrio pari a 2.250 milioni di euro. Le modalità di riparto del taglio sono avvenute con riferimento alla media della spesa SIOPE degli enti del triennio 2010-2012, attraverso un decreto non regolamentare del Ministero dell’Interno.
La sentenza della Corte dichiara incostituzionale il comma 6 dell’art. 16 del D.L. 95 “nella parte in cui non prevede, nel processo di determinazione delle riduzioni del Fondo Sperimentale di Riequilibrio da applicare a ciascun Comune nell’anno 2013, alcuna forma di coinvolgimento degli enti interessati, né l’indicazione di un termine per l’adozione del decreto di natura non regolamentare del Ministero dell’Interno”.
Non è quindi stata messa in discussione l’entità del taglio che, anzi, viene purtroppo confermato richiamando diverse precedenti sentenze (nn. 65 e 1 del 2016, nn. 88 e 36 del 2014, n. 376 del 2003) ed affermando che “le politiche statali di riduzione delle risorse pubbliche possano incidere anche sull’autonomia finanziaria degli enti locali”.
Viene invece sottolineato come l’incidenza sulla autonomia finanziaria degli enti locali da parte dello Stato per esigenze di coordinamento della finanza pubblica “deve, in linea di massima, essere mitigata attraverso la garanzia del loro coinvolgimento nella fase di distribuzione del sacrificio e nella decisione sulle relative dimensioni quantitative, e non può essere tale da rendere impossibile lo svolgimento delle funzioni degli enti in questione”.
Inoltre, in materia di concertazione, la sentenza richiama l’esigenza di una norme di chiusura che consenta allo Stato determinare le riduzioni dei trasferimenti “anche eventualmente sulla base di una sua decisione unilaterale, al fine di assicurare che l’obiettivo del contenimento della spesa pubblica sia raggiunto”. tale condizione, però, “non può giustificare l’esclusione sin dall’inizio di ogni forma di coinvolgimento degli enti interessati, tanto più se il criterio posta alla base del riparto dei sacrifici non è esente da elementi di dubbia razionalità, come è quello delle spese sostenute per i consumi intermedi”.
Dunque, per la Corte “il criterio delle spese sostenute dai Comuni non è illegittimo in sé e per sé; la sua illegittimità dall’essere parametro utilizzato in via principale anziché in via sussidiaria, vale a dire solo dopo infruttuosi tentativi di coinvolgimento degli enti interessati attraverso procedure concertate o in ambiti che consentano la realizzazione di altre forme di cooperazione”.
Infine, la Corte sottolinea come “un intervento di riduzione che avvenisse a uno stadio avanzato dell’esercizio finanziario comprometterebbe un aspetto essenziale dell’autonomia finanziaria degli enti locali, vale a dire la possibilità di elaborare correttamente il bilancio di previsione, attività che richiede la previa e tempestiva conoscenza delle entrate effettivamente a disposizione”.
Si conferma quanto aveva, in quegli anni, sostenuto ANCI a contrasto non solo dell’entità del taglio ma anche della sua distribuzione attraverso la media della spesa SIOPE e della mancata concertazione in sede di Conferenza Stato-Città.
Per correggere questa situazione nella Legge di bilancio 2017 è stato inserito il comma 444, che prevede di riprendere la decisione del taglio 2013 attraverso l’intesa in Conferenza Stato-Città. La norma prevede che in caso di mancata intesa entro 45 giorni il Ministero dell’Interno può comunque adottare il decreto di attuazione del taglio ripartendo le riduzioni in proporzione alla media della spesa per consumi intermedi SIOPE del triennio 2010-2012 e “fermo restando che la riduzione per abitante di ciascun ente non può assumere un valore superiore al 250 per cento della media costituita dal rapporto fra riduzioni calcolate sulla base di dati SIOPE 201-2012 e la popolazione residente di tutti i Comuni, relativamente a ciascuna classe demografica”.
ANCI sostiene la necessità, ai fini di un’eventuale intesa, che lo Stato destini un fondo di 100 milioni di Euro per compensare i tagli che furono effettuati in modo sproporzionato nei confronti di diversi enti, in prevalenza di piccole e piccolissime dimensioni.
Infatti, visto che la sentenza della Corte Costituzionale non dichiara incostituzionale l’entità del taglio ma solo la modalità della sua ripartizione sui Comuni, rifare interamente i criteri potrebbe significare sconvolgere l’intera finanza locale, con Comuni che sarebbero chiamati ad ulteriori e pesanti sacrifici rispetto ad alcuni che potrebbero vedersi risarciti parzialmente i tagli subiti.
Se non si raggiungesse l’intesa ANCI verificherà le condizioni tecnico-giuridiche per impugnare il decreto con cui il Governo intendesse chiudere unilateralmente la questione.

Cordiali saluti
Giovanni Buvoli
Presidente del Dipartimento Finanza Locale Anci Lombardia
Pier Attilio Superti
Segretario Generale Anci Lombardia 

 

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