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Circolare n. 156/18

Delibera di Giunta Regionale n. XI/128, del 21 /05/18

23 Maggio 2018

Circolare n. 156/18

Milano, 23 maggio 2018
Prot. n. 2060/18
Circolare n. 156/18

Alla cortese attenzione dei
Sindaci
Assessori all’Urbanistica
Assessori Ambiente
Responsabili di settore
Organi di Anci Lombardia 


Oggetto: Delibera di Giunta Regionale n. XI/128, del 21 /05/18. 
Proroga di sei mesi del “Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell’invarianza idraulica e idrologica ai sensi dell’art. 58 bis della L.R. 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)” per alcune fattispecie di interventi.


La legge regionale 15 marzo 2016, n. 4 “Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d’acqua”, ha previsto l’introduzione dell’art. 58 bis della LR n. 12/2005 “Legge per il governo del territorio”, per disciplinare, tramite il Regolamento regionale 7/2017, l’invarianza idraulica, l’invarianza idrologica e il drenaggio urbano sostenibile per le diverse tipologie di interventi, sia edilizi che infrastrutturali.

La complessità della legge ha fatto emergere la necessità di meglio specificare le tipologie di interventi edilizi cui applicare il Regolamento regionale 7/2017.

A seguito di un confronto specifico con i Comuni e di un coordinamento con gli uffici competenti della Regione Lombardia, abbiamo condiviso la proposta della Giunta Regionale (DGR n. XI/128) che prevede la disapplicazione temporanea, per un periodo di 6 mesi, del Regolamento regionale 7/2017 per le istanze di permesso di costruire, segnalazione certificata inizio attività o comunicazione di inizio lavori asseverata relativamente agli interventi riconducibili all’art. 3, comma 2 lettere b) e c) del Regolamento regionale 7/2017, nonché lettera a) limitatamente ai soli ampliamenti. Non viene pertanto prorogata la data di applicazione del Regolamento regionale 7/2017 per gli interventi di nuova costruzione (riconducibili all’art. 3, comma 2 lettera a) e per le infrastrutture stradali, autostradali, loro pertinenze e parcheggi, per i quali il regolamento stesso si applica a partire dal 28 maggio 2018.

La richiamata delibera regionale, allegata per conoscenza alla presente, non sarà immediatamente efficace, in quanto, nelle modalità dello Statuto di Autonomia della Lombardia (art. 42), dovrà seguire un suo specifico iter d’approvazione.

Cordiali saluti.
Rinaldo Redaelli Vice Segretario di Anci Lombardia 

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