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Sicurezza

Scuola: nota vigili del fuoco su misure adeguamento normativa antincendio

3 Maggio 2018

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La nota del 18 aprile 2018, n. 5264, a firma del Capo nazionale dei Vigili del Fuoco, indirizzata alle direzioni generali e ai Comandi provinciali ha indicato misure integrative in merito all’attuazione del d.m. 21 marzo 2018; in particolare sono state fornite indicazioni programmatiche per l’adeguamento delle scuole e degli asili nido che, alla scadenza del 31 dicembre 2017, non sono ancora stati messi a norma dal punto di vista antincendio. La nota chiarisce che in presenza di attività scolastiche e di nido in esercizio senza SCIA, ovvero in esercizio senza il completo adeguamento alle disposizioni normative, i vigili del fuoco attiveranno le procedure previste dal D.lgs. 12 dicembre 1994, n. 758 per le contravvenzioni rilevate. Allo stesso tempo, però, i vigili del fuoco, valutate le condizioni di rischio, dovranno indicare le specifiche prescrizioni da imporre, nell’ambito del procedimento istruito ai sensi del D.lgs. 12 dicembre 1994, n. 758, fornendo termini per la regolarizzazione, congrui con la consistenza delle carenze riscontrate, correlati ai livelli di priorità indicati dal d.m. 21 marzo 2018. Nella nota è riportato un elenco di misure che aiutano a comprendere come l’indicazione sia quella di mirare al massimo di sicurezza possibile, nelle condizioni date, ad esempio si suggerisce il potenziamento degli incaricati antincendio, un incremento di informazione e di formazione, l’aumento del numero delle prove d’esodo, una rigorosa vigilanza sulla utilizzabilità delle vie d’esodo, etc. Le prescrizioni transitorie, in sostanza, saranno rivolte ai dirigenti scolastici e non ai proprietari degli immobili ai quali, invece, saranno richiesti gli adeguamenti. L'attuazione delle prescrizioni dovrà essere riportata nel registro dei controlli, adottato nel rispetto della normativa vigente. Le scuole e gli asili nido non a norma antincendio, infine, non saranno interessate da provvedimenti di sospensione delle attività se non in presenza di gravi violazioni che espongano obiettivamente ai rischi di carattere generale, per come indicate nell’allegato I del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81. La nota dei VVFF risponde positivamente ad una sollecitazione dell’ANCI che aveva espressamente richiesto che le previsioni del D.M. 21 marzo 2018 fossero integrate, indicando misure compensative volte alla riduzione del rischio senza ostacolare le attività didattiche, se non in casi si estrema gravità.

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