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Anticorruzione e trasparenza: una nota ANAC

23 Ottobre 2014

Dal 9 settembre l'ANAC può sanzionare l'omessa adozione di misure anticorruzione e per la trasparenza

A quasi due anni dall’entrata in vigore della legge 190/2012 il tema della prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione resta centrale ed attuale. La legge 190/2012 e gli atti normativi ad essa conseguenti (d.lgs. 33/2013, d.lgs. 39/2013. DPR 62/2013) hanno introdotto nuovi adempimenti e nuovi obblighi, finalizzati ad aumentare la trasparenza e l’integrità del settore pubblico.
Con il D.L. 90/2014, come noto, si è assistito ad un potenziamento delle risorse e dei poteri dell’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione). Il Decreto (convertito dalla legge 114/2014) ha anche assegnato all’ANAC il potere di sanzionare la mancata adozione delle misure di trasparenza e prevenzione della corruzione da parte delle amministrazioni. Tale potere sanzionatorio è diventato effettivo a partire dal 9 settembre 2014, data in cui l’Autorità ha approvato il Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione  per l’omessa adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, dei Programmi triennali di trasparenza, dei Codici dì comportamento.
Il Regolamento (disponibile in rete all’indirizzo http://www.anticorruzione.it/?p=13751 ) prevede (art.4) che l’Autorità avvii d’ufficio il procedimento per l’irrogazione delle sanzioni, nei casi in cui, nel corso di accertamenti o ispezioni, siano emersi comportamenti configurabili come ipotesi di omessa adozione, oppure sulla base di segnalazioni ad essa pervenute.  Il procedimento può essere avviato anche dagli organi di polizia amministrativa o di organi con funzioni ispettive.
Per l’accertamento dell’omessa adozione (art.  6) , il Responsabile del procedimento può disporre delle ispezioni, anche avvalendosi della Guardia di Finanza e richiedere documentazione alle amministrazioni.
Le sanzioni (da un minimo di 1000 a un massimo di 10.000 euro) scattano nel caso in cui sia accertata la mancata adozione di uno dei seguenti documenti:
• Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
• Programma Triennale per la trasparenza e l’Integrità
• Codice di Comportamento
La sanzione è irrogata a carico del “Soggetto Obbligato” ad adottare il documento, vale a dire l’organo che la legge o l’amministrazione interessata ha individuato come competente a predisporre, ad adottare e/o approvare i Provvedimenti, tra i quali, ad esempio, il responsabile della prevenzione della corruzione, il responsabile della trasparenza e i componenti degli organi, monocratici o collegiali, di indirizzo. Nel caso specifico dei comuni, di norma sono soggetti obbligati il Segretario Comunale, il Sindaco e la Giunta.
L’«Omessa adozione», che può dar luogo all’irrogazione della sanzione, si configura nei seguenti casi:
• Mancata adozione della deliberazione, con cui si adottano i provvedimenti;
• approvazione di un provvedimento puramente ricognitivo di misure, in materia di anticorruzione, in materia di adempimento degli obblighi di  pubblicità ovvero in materia di Codice di comportamento di amministrazione;
• approvazione di un  provvedimento il cui contenuto riproduca in modo integrale analoghi provvedimenti adottati da altre amministrazioni, privo di misure specifiche introdotte in relazione alle esigenze dell’amministrazione  interessata; 
• approvazione di un provvedimento privo di misure per la prevenzione del rischio nei settori più esposti, privo di misure concrete di attuazione degli obblighi di pubblicazione di cui alla  disciplina vigente, meramente riproduttivo del Codice di comportamento emanato con il decreto del  Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.
In sintesi, l’ANAC potrà sanzionare non solo la mancata adozione dei Piani e dei regolamenti richiesti dalla normativa anticorruzione, ma anche l’adozione di documenti soltanto formali e privi di efficacia.

Documento elaborato dalla redazione di ReteComuni.

 

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