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CIRCOLARI

Circolare 79/2012

4 Luglio 2012

Comunicazioni dipartimento istruzione (1 allegato)

Milano, 4 luglio 2012                                 

                                                                       Prot. n. 1206/12

                                                                       Circolare n. 79/12

 

Al sig. SINDACO

                                                                       Al sig.  ASSESSORE all’Istruzione

                                                                       Al sig.  RESPONSABILE Uff. Scuola

 

                                                                                  Comuni della Lombardia

 

                                                                                                                      LORO SEDI

 

Oggetto:

 

  1. Dimensionamento delle istituzioni scolastiche e sentenza n. 147/2012 della Corte 

      Costituzionale

 

            Il 7 giugno 2012 è stata depositata la sentenza n. 147, con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimi i commi 4 e 5 dell’art. 19 della Legge 15 luglio 2011, n. 111 (“Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”), a seguito del ricorso presentato da sette Regioni, che avevano posto questioni di legittimità costituzionale della norma. Questo il testo dei commi contestati:

 

Comma 4: “Per garantire un processo di continuità didattica nell’ambito dello stesso ciclo di istruzione, a decorrere dall’anno scolastico 2011/12 la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado sono aggregate in istituti comprensivi, con la conseguente soppressione delle istituzioni scolastiche autonome costituite separatamente da direzioni didattiche e scuole secondarie di primo grado; gli istituti comprensivi, per acquisire l’autonomia, devono essere costituiti con almeno 1.000 alunni, ridotti a 500 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche”.

 

Comma 5: “Alle istituzioni scolastiche costituite con un numero di alunni inferiore a 600 unità, ridotto fino a 400 per  le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche con specificità linguistiche, non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato. Le stesse sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici con incarico su altre istituzioni scolastiche autonome”.

 

            Le Regioni ricorrenti (Toscana, Emilia Romagna, Liguria, Umbria, Puglia, Basilicata, Sicilia) hanno rilevato che tali norme comportano una consistente riduzione del numero degli istituti (e quindi dei Dirigenti Scolastici e dei Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi), imponendo un numero minimo di iscritti per ottenere l’autonomia. Inoltre hanno ricordato che l’art. 117, 2° comma, lettera n) della Costituzione lascia allo Stato solo la competenza esclusiva sulle “norme generali sull’istruzione”, mentre le materie previste dai commi 3° e 6° dell’art. 117 Cost. sono di competenza concorrente, per cui andava prevista la condivisione con le Regioni dei percorsi di riorganizzazione della rete scolastica.

 

            Già nel 2009 (sentenza n. 200) e nel 2011 (sentenza n. 92) la Corte Costituzionale aveva sancito che lo Stato mantiene una competenza esclusiva in materia di norme generali sull’istruzione. (“Il sistema generale dell’istruzione, per sua stessa natura, riveste carattere nazionale, non essendo ipotizzabile che esso si fondi su una autonoma iniziativa legislativa delle Regioni”), precisando che il dimensionamento è un ambito di spettanza regionale e che le norme generali sull’istruzione sono “quelle disposizioni statali che definiscono la struttura portante del sistema nazionale di istruzione e che richiedono di essere applicate in modo necessariamente unitario e uniforme in tutto il territorio nazionale assicurando, mediante un’offerta formativa omogenea, la sostanziale parità di trattamento tra gli utenti che fruiscono del servizio dell’istruzione”.

 

            Inoltre la Corte Costituzionale ha ribadito che il DPR 20 marzo 2009, n. 81 prevede che, per il dimensionamento della rete scolastica e per la riorganizzazione dei punti di erogazione del servizio, si provvede con decreto del Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca, adottato di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, previa intesa in sede di Conferenza Unificata tra Stato e Regioni. Tale decreto non è mai stato emanato.

 

            La Regione Lombardia ha comunicato ad ANCI Lombardia e alle Province Lombarde  che, per quanto riguarda l’anno scolastico 2012/13, è confermato quanto deliberato con la DGR n. IX/3039 del 22.2.1012. Per il dimensionamento relativo all’anno scolastico 2013/14, a breve, verranno definite le linee guida regionali, che ANCI Lombardia diramerà appena possibile. A loro volta le Province comunicheranno ai Comuni le scadenze entro le quali inviare le proposte di modifica al Piano di dimensionamento, per il successivo inoltro in Regione. Si ricorda che, alla delibera comunale, va allegato il parere obbligatorio e non vincolante delle istituzioni scolastiche.

 

 

       2.  Alunni con disabilità frequentanti scuole superiori – Assistenza e trasporto

                                                                                                                                             

            In vista del prossimo anno scolastico, ANCI Lombardia intende ribadire quanto affermato in precedenza in materia di assistenza educativa e trasporto degli alunni con disabilità frequentanti Scuole superiori. Le sentenze emesse dal TAR nell’estate 2011 e, soprattutto, il parere della Corte dei Conti pubblicato l’8 novembre 2011 a seguito del quesito posto dal Comune di Marcaria (MN) non consentono ai Comuni di affrontare impegni di spesa per i quali non esiste una norma regionale che attribuisca ufficialmente tale competenza. Il Consiglio di Stato, infatti, già nel 2008 aveva sancito che le Regioni legiferassero in merito ma, a tutt’oggi, in Lombardia non esiste una legge che assegni la competenza in oggetto.  Si ribadisce la posizione di ANCI Lombardia: i Comuni possono collaborare per l’organizzazione del servizio, attraverso intese locali con le Province, che però si devono accollare il relativo onere finanziario.

            ANCI Lombardia ha già incontrato più volte il nuovo Assessore regionale all’Istruzione, segnalando la necessità di fornire indicazioni chiare e tempestive agli Amministratori locali lombardi. La Regione ha garantito il suo impegno a dare risposte in tempi brevi.

 

 

  1. Organici del Personale scolastico

 

      Alla luce delle numerose segnalazioni pervenute dai Comuni lombardi, ANCI Lombardia ha inviato all’Ufficio Scolastico Regionale la richiesta di assegnazione di risorse aggiuntive in organico di fatto, soprattutto per l’istituzione di nuove sezioni di Scuola dell’infanzia, di Personale ATA e di docenti di sostegno (il testo è consultabile sul sito www.anci.lombardia.it / Circolari).

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