Milano,
Prot. n. 1206/12
Circolare n. 79/12
Al sig. SINDACO
Al sig. ASSESSORE all’Istruzione
Al sig. RESPONSABILE Uff. Scuola
Comuni della Lombardia
LORO SEDI
Oggetto:
Costituzionale
Il 7 giugno 2012 è stata depositata la sentenza n. 147, con cui
Comma 4: “Per garantire un processo di continuità didattica nell’ambito dello stesso ciclo di istruzione, a decorrere dall’anno scolastico 2011/12 la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado sono aggregate in istituti comprensivi, con la conseguente soppressione delle istituzioni scolastiche autonome costituite separatamente da direzioni didattiche e scuole secondarie di primo grado; gli istituti comprensivi, per acquisire l’autonomia, devono essere costituiti con almeno 1.000 alunni, ridotti a 500 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche”.
Comma 5: “Alle istituzioni scolastiche costituite con un numero di alunni inferiore a 600 unità, ridotto fino a 400 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche con specificità linguistiche, non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato. Le stesse sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici con incarico su altre istituzioni scolastiche autonome”.
Le Regioni ricorrenti (Toscana, Emilia Romagna, Liguria, Umbria, Puglia, Basilicata, Sicilia) hanno rilevato che tali norme comportano una consistente riduzione del numero degli istituti (e quindi dei Dirigenti Scolastici e dei Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi), imponendo un numero minimo di iscritti per ottenere l’autonomia. Inoltre hanno ricordato che l’art. 117, 2° comma, lettera n) della Costituzione lascia allo Stato solo la competenza esclusiva sulle “norme generali sull’istruzione”, mentre le materie previste dai commi 3° e 6° dell’art. 117 Cost. sono di competenza concorrente, per cui andava prevista la condivisione con le Regioni dei percorsi di riorganizzazione della rete scolastica.
Già nel 2009 (sentenza n. 200) e nel 2011 (sentenza n. 92)
Inoltre
2. Alunni con disabilità frequentanti scuole superiori – Assistenza e trasporto
In vista del prossimo anno scolastico, ANCI Lombardia intende ribadire quanto affermato in precedenza in materia di assistenza educativa e trasporto degli alunni con disabilità frequentanti Scuole superiori. Le sentenze emesse dal TAR nell’estate 2011 e, soprattutto, il parere della Corte dei Conti pubblicato l’
ANCI Lombardia ha già incontrato più volte il nuovo Assessore regionale all’Istruzione, segnalando la necessità di fornire indicazioni chiare e tempestive agli Amministratori locali lombardi.
Alla luce delle numerose segnalazioni pervenute dai Comuni lombardi, ANCI Lombardia ha inviato all’Ufficio Scolastico Regionale la richiesta di assegnazione di risorse aggiuntive in organico di fatto, soprattutto per l’istituzione di nuove sezioni di Scuola dell’infanzia, di Personale ATA e di docenti di sostegno (il testo è consultabile sul sito www.anci.lombardia.it / Circolari).
Allegati
Temi più visti
CAL, VERITÀ IN COMUNE, ANCI LOMBARDIA, ALIMENTAZIONE, BILANCIO, PRESIDENTE ANCI LOMBARDIA, SERVIZI PUBBLICI LOCALI, ENZO BIANCO, CASA