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CIRCOLARI

Circolare n. 18/15

26 Gennaio 2015

Oggetto: Circolare per la modifica legge regionale 19/08 sulle Unioni di Comuni

Milano,  23 gennaio 2015
Prot n. 157/2015
Circolare n. 18/15            
Ai Signori Sindaci
dei Comuni in indirizzo
Oggetto: Circolare per la modifica legge regionale 19/08 sulle Unioni di Comuni
Cari Sindaci e amministratori,
le legge regionale n. 35 del 2014 interviene all’art. 1 nella modifica delle norme sulla precedente legge 19/08 per quanto concerne la disciplina delle Unioni di Comuni lombarde e per i nuovi Comuni derivanti da Fusioni.
La norma recepisce molte delle istanze frutto delle richieste di ANCI Lombardia e dei pareri espressi nel corso di tavoli di confronto e nelle audizioni avvenute con ANCI Lombardia.
Complessivamente sono tre i versanti di intervento:
1. Allineamento della normativa regionale alla nazionale: vengono recepite le funzioni fondamentali da gestire in forma associata di cui all’art.14 comma 27 del dl 78/10;  sia gli organi sia la rappresentanza istituzionale delle Unioni vengono  previsti come declinati dall’art.32 del Tuel (Giunta e Consiglio dell’Unione; rappresentanza di tutti i Comuni membri dell’Unione e delle rispettive minoranze).
Lo stesso dicasi per struttura e procedura di approvazione dello statuto dell’Unione. Al comma 2 si specifica inoltre che l’Unione deve esercitare almeno 5 delle funzioni fondamentali; al comma 3 viene stabilito che l’Unione deve avere una durata minima non inferiore a 10 anni.
2. Finanziamenti alle Unioni: viene stabilito che anche le Unioni di nuova istituzione (successivamente al 14/09/2011)  sono destinatarie di contributi e  vengono rivisti i criteri di concessione.
3. Istituzione del registro delle Unioni: viene istituito il registro regionale delle Unioni di Comuni lombarde cui le Unioni devono iscriversi per accedere ai contributi.
Per i Comuni nati da Fusione viene poi previsto che continuino ad  usufruire dei vantaggi di cui beneficiavano i Comuni di piccole dimensioni oggetto della fusione stessa. I nuovi Comuni, nati da Fusioni, sono esentati dall'obbligo dell'esercizio delle funzioni fondamentali in forma associata se hanno una dimensione demografica pari o superiore al quadruplo del numero degli abitanti del comune demograficamente più piccolo tra quelli che hanno aderito al processo di fusione (art.8 comma 1 bis lg 22 /2011).
Si ricorda che il processo di gestione associata obbligatoria assolta tramite Unione, Fusione o Convenzione fa ancora riferimento agli invariati livelli demografici minimi regionali (5.000 abitanti o 3.000 abitanti in caso di Comuni appartenenti o appartenuti a Comunità Montane, o il quadruplo del numero degli abitanti del Comune demograficamente più piccolo tra quelli associati (lg. R. 22/2011, art. 8, 9 e 10).
In allegato il testo della lg. R. 35 /2014 in oggetto.
Cordiali saluti.
Ivana Cavazzini
Presidente Dipartimento Piccoli Comuni-Montagna-Unione dei Comuni e Forme Associative di ANCI Lombardia
Egidio Longoni
Coordinatore Dipartimento Piccoli Comuni-Montagna-Unione dei Comuni e Forme Associative di ANCI Lombardia

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