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Energia - Dal ministero dello Sviluppo economico la circolare sulle nuove modalità di nomina dell’energy manager

14 Gennaio 2015

Per i Comuni, quindi, i soggetti obbligati sono solo quelli che abbiano avuto nell'anno precedente un consumo di energia superiore a 1.000 TEP tonnellate equivalenti di petrolio

Con una Circolare pubblicata il 18 dicembre 2013, il Ministero dello Sviluppo Economico ha aggiornato le modalità di nomina degli ‘energy manager’, i responsabili per la conservazione e l’uso razionale dell’energia.
Maggiore chiarezza sui soggetti obbligati alla nomina, sulla metodologia di valutazione dei consumi energetici e sul profilo professionale degli energy manager: queste alcune delle novità introdotte dalla circolare del 18 dicembre 2014.
A partire dall’anno 2015 la Federazione italiana per l’uso razionale dell’energia (FIRE), che cura la raccolta e la gestione delle nomine dell’energy manager nell’ambito della Convenzione con il Ministero, provvederà inoltre ad informatizzare la procedura per la gestione delle nomine.
In particolare, l'art. 19 della legge 9 gennaio 1991 n. 10 prevede che entro il 30 aprile di ogni anno i soggetti operanti nei settori industriale, civile, terziario e dei trasporti che nell'anno precedente hanno avuto un consumo di energia rispettivamente superiore a 10.000 tonnellate equivalenti di petrolio per il settore industriale ovvero a 1.000 tonnellate equivalenti di petrolio per tutti gli altri settori previsti, debbono comunicare al Ministero dello Sviluppo Economico il nominativo del tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia.
Per i Comuni, quindi, i soggetti obbligati sono solo quelli che abbiano avuto nell'anno precedente un consumo di energia superiore a 1.000 TEP tonnellate equivalenti di petrolio.
Ma nel caso in cui si voglia usufruire del meccanismo incentivante dei Certificati Bianchi, occorre ugualmente provvedere alla nomina.
Infatti, il Decreto interministeriale 28 dicembre 2012 pubblicato in G.U. n.1 del 2.1.2013 estende la possibilità di accesso al meccanismo dei certificati bianchi anche agli Enti pubblici purché provvedano alla nomina del responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia applicando quanto previsto all’articolo 19, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n.10, ovvero si dotino di un sistema di gestione dell’energia certificato in conformità alla norma ISO 50001 e mantengano in essere tali condizioni per tutta la durata della vita dell’intervento.
Infine, dal punto di vista delle Funzioni e del profilo professionali del responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia la circolare spiega che:
Il responsabile si configura come una figura con funzioni di supporto al decisore in merito al miglior utilizzo dell’energia nella struttura di sua competenza.
Nelle grandi strutture la figura del Responsabile appare equivalente a quella del soggetto responsabile del Sistema di gestione dell’energia, come definito dalla norma ISO 50001 e si configura come una funzione dirigenziale o comunque di livello adeguato allo svolgimento di tale ruolo.
Il Responsabile può essere un professionista esterno di adeguata esperienza, qualora non sia possibile individuare una figura interna dotata di competenze adeguate o che abbiano sufficiente disponibilità temporale per svolgere al meglio la funzione di gestione razionale dell’energia.

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