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Tar di Brescia respinge ricorso contro ordinanza del comune di Treviglio

22 Luglio 2014

Il ricorso era stato presentato contro l'ordinanza del sindaco che limita l'orario di apertura delle sale SLOT

Segna un nuovo punto a favore delle amministrazioni comunali la partita dei Sindaci volta a regolamentare l’apertura delle sale gioco nei Comuni.
Il Tar di Brescia ha infatti respinto, in sede cautelare, il ricorso presentato contro l'ordinanza del Sindaco di Treviglio di limitazione dell'orario di apertura delle sale slot.
Nell’ordinanza del Tribunale viene riconosciuta “la titolarità, in capo al Sindaco, del potere di disciplinare gli orari di tutti gli esercizi commerciali insistenti sul territorio comunale ed anche dei pubblici servizi” e che le “sale giochi, in quanto locali ove è possibile fruire di una prestazione ludica e di svago” si configurano quali “pubblici esercizi” e pertanto su “dette sale il Sindaco può esercitare la potestà regolatoria degli orari di apertura e chiusura al pubblico”.
Inoltre il provvedimento del Tar ha ricordato che “la Corte di Giustizia […] ha ribadito che 
"l'obiettivo attinente alla lotta contro la criminalità collegata ai giochi d'azzardo è idoneo a giustificare le restrizioni alle libertà fondamentali derivanti da tale normativa, purché tali restrizioni soddisfino il principio di proporzionalità e nella misura in cui i mezzi impiegati siano coerenti e sistematici”.
Il Tribunale Amministrativo analizza il provvedimento del comune di Treviglio considerando come esso “fornisce un contributo alla costruzione di un sistema di prevenzione sociale” ed aggiungendo come “il Comune – allorquando ritenga di dover “combattere” determinate situazioni di potenziale turbamento di specifici interessi pubblici degni di tutela – ha il potere di emanare specifiche ordinanze, ad effetti spaziali e temporali limitati (T.A.R. Lombardia Milano, sez. I – 7/4/2014 n. 913)”.
Non mancano inoltre dei riferimenti al contesto lombardo: territorio nel quale si concentra il 23% del fenomeno del gioco d’azzardo patologico e che si classifica al primo posto per spesa in termini assoluti, che determinano la necessità di adottare le misure previste dal Piano nazionale d’azione sul G.A.P. e dalla recente legge regionale che, tra le azioni raccomandate, considerano quella di ridurre “l’accessibilità” alle slot-machine, alle VLT, alle lotterie istantanee, alle scommesse sportive, anche
mediante la definizione degli orari di apertura e di chiusura dei punti gioco.
Alla luce di tali osservazioni il Tribunale ha quindi stabilito che “l’ordinanza – comunale -non sembra confliggere con le pronunce giurisprudenziali che impongono provvedimenti a effetti temporali limitati” e, soprattutto, che “l’interesse dell’esercente della sala da gioco sembra essere stato solo parzialmente sacrificato rispetto ai rilevanti interessi di natura sociale perseguiti dall’amministrazione”.

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